Centro Inmetamorfosi

Statuto dell’Associazione

DEFINIZIONI E FINALITA’

Art. 1

L’Associazione Inmetamorfosi è una associazione di promozione sociale, è un centro di vita associativa, autonomo pluralista, apartitico a carattere volontario democratico e progressista. E’ costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale, a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Vige il principio dell’indivisibilità, anche indiretta, tra i soci, dell’utile sociale e dell’obbligo di reinvestimento per lo scopo sociale dell’eventuale avanzo di gestione.

Art. 2

Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci come dell’intera comunità, realizzando attività culturale-educativo, ricerca etica e spirituale, sociale, socio-sanitario, sportivo-ricreativo nonchè servizi, così come previsto dalla L.R.T. n. 42/2002. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d’ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, d’ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d’intervento dell’Associazione.

In specifico, l’Associazione Inmetamorfosi, si propone di adoperarsi nella relazione umana con l’attività di Gestalt Counselling affrontando problematiche che coinvolgono l’individuo rispetto alle proprie capacità di auto ascolto, di relazione interpersonale e sociale. L’applicazione di tale attività si estende al campo professionale, socio sanitario, scolastico, sportivo ed in ogni settore incentrato sulla relazione, in cui sia fatta espressa richiesta.

L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportuno.


I SOCI

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno d’età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica  religioso. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l’ associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall’associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l’ attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, l’ associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all’attestazione di accettare e attenersi allo Statuto, al Regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5

E’ compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Art. 6

I soci hanno diritto a:

-frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione;

-a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;

-a discutere e approvare i rendiconti;

-ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea.

Art. 7

Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all’osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

 

 

 

 

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